Tintoretto fu un precursore dei tempi, sfrontato e opportunista, costruì con fatica e ostinazione la propria carriera sino alle vette della grandezza. Tintoretto non si formò presso la Bottega di un Maestro, com’era d’uso avvenisse all’epoca. Sembra che Tiziano, pochi giorni dopo aver accolto il giovane allievo ne avesse intuito l’evidente talento e, temendo la futura concorrenza, lo cacciò, per poi osteggiarlo con fermezza per il resto della carriera.
La genialità e determinazione di Tintoretto si coglie anche dal fatto ch’egli fu un autodidatta e mai ebbe un mecenate: poteva contare solo su sé stesso. Imparò autonomamente a padroneggiare tutte tecniche pittoriche in uso nella Venezia di allora, realizzando opere innovative e maestose, con un’organizzazione degli spazi e del movimento della scena che le rendeva spiccatamente teatrali e di grande impatto.
Tintoretto era un ribelle, insofferente alle regole del mercato e della professione: nella realizzazione di un dipinto era molto veloce e pur di aggiudicarsi una commissione abbassava il prezzo sino a renderlo irrisorio oppure lavorava gratuitamente. Questo suo modo di agire fu censurato da Paolo Veronese, più giovane di una decina d’anni, il quale approdò a Venezia quando il Maestro era nel pieno fulgore del successo artistico.
I due non potevano essere più diversi: il Veronese elegante, raffinato, colto, realizzava capolavori di perfezione ed era solito usare colori luminosi, dagli azzurri al verde lime, divenuti nel tempo il suo tratto distintivo.
All’opposto Tintoretto era carismatico, capriccioso e testardo, i suoi lavori intensi, drammatici e dai colori più cupi: fu, infatti, il primo a preparare il fondo della tela con un colore scuro da cui poteva estrarre la luce, giocando al meglio con la tecnica del chiaro-scuro che fu di fondamentale importanza nel corso della sua lunga carriera.
Veronese e Tintoretto si studiavano e rispettavano, la loro era una rivalità strettamente professionale: tuttavia, possiamo immaginare che il rapporto sia divenuto più difficile dopo i fatti della Scuola di San Rocco, quando gli organi direttivi decisero di decorare il soffitto, partendo dal tondo centrale.
Venne bandito un concorso tra i migliori artisti di Venezia: Giuseppe Salviati, Federico Zuccari, Paolo Veronese e, naturalmente, Tintoretto, i quali, entro un mese, avrebbero dovuto presentare alla Scuola i loro disegni. Vasari racconta l’accaduto con accuratezza: mentre gli altri erano diligentemente occupati con i loro disegni, Tintoretto prese la misura della tela e grazie alla sua connaturata velocità dipinse direttamente l’opera finale, che consegnò entro il termine previsto.
Possiamo immaginare le vibranti proteste degli altri partecipanti, i quali denunciarono che era stato richiesto un disegno non un dipinto; Tintoretto non si scompose e rispose che lui sapeva disegnare solo così, anche perché in questo modo il committente avrebbe avuto piena contezza del lavoro e non ci sarebbe stato nessun dubbio sulla sua esattezza. Precisò, altresì, che se la Scuola non avesse voluto pagarlo, lui gliene faceva dono. L’opera è ancora là.
I metodi concorrenziali al ribasso, se non sottocosto, di Tintoretto, sono in uso ancora oggi; purtroppo, il tempo ha dimostrato che tale pratica può essere foriera di evidenti disparità. Ai giorni nostri, soltanto chi gode in una notevole forza economica, unitamente a una solida struttura aziendale, può permettersi di operare stabilmente nel mercato al minor prezzo, riuscendo così a trarre profitto dal conseguente ampio giro d’affari. Al contrario, per i soggetti più piccoli, sia che esercitino un’attività d’impresa o una professione, l’insostenibilità del compenso al ribasso per ragioni concorrenziali può portare effetti rovinosi.
La profonda crisi che negli ultimi anni ha seriamente compromesso le libere professioni è stata indubbiamente acuita dal famigerato decreto delle Bersani con cui, tra il 2006 e il 2012 per adeguarsi ai principi comunitari, è stato smantellato il decennale il sistema delle tariffe in uso ai professionisti. Il modello tariffario prevedeva la determinazione del compenso tra un importo minimo e uno massimo da quantificare in rapporto al valore e alla difficoltà del caso. Secondo le nuove disposizioni, invece, il compenso dove risultare dall’accordo negoziale preventivo tra cliente e avvocato, o altro professionista che dir si voglia.
Non è servito troppo tempo per trovarsi di fronte a un tracollo pressoché generalizzato, a tutto vantaggio dei contraenti più forti (banche in primis), i quali hanno immediatamente approfittato della possibilità di imporre ai legali compensi irrisori, indifferenti al valore, natura e difficoltà della pratiche gestite. Per queste ragioni nel 2017 vi è stato un cambio di rotta che ha portato all’introduzione del principio dell’equo compenso per gli avvocati, quanto meno con riferimento ai contraenti più forti, stabilendo come limite minimo gli importi fissati dalle apposite tabelle ministeriali.
E’ interessante lo spunto normativo che ha portato a tale decisione, la quale si fonda sul disposto dell’art. 36 della Costituzione, secondo cui il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato: tale il principio cardine è stato – finalmente – esteso a tutti i lavoratori, compresi i liberi professionisti, superando la vecchia concezione che ne limitava l’applicazione ai soli lavoratori subordinati.