VENEZIA SPLENDERA’ ANCORA

E’ particolarmente dura per Venezia: nell’inverno appena trascorso è stata travolta da un’eccezionale ondata di acqua alta che ha provocato danni a non finire, ora l’epidemia di Covid 19 con il suo carico luttuoso e i devastanti risvolti economici.

Il nostro mondo è ostaggio del nuovo corona virus-19, ma un pensiero speciale è riservato alla Città nata sull’acqua, splendida, unica e fragile come nessun’altra, connotata da una peculiare forza che le consentirà ancora una volta di risollevarsi: è sufficiente che ripensi alla propria Storia.

Le devastanti epidemie di peste che dilagarono nell’Europa trecentesca decimarono la popolazione: dalle stime di Papa Clemente V pare che il batterio dell’Yersina Pestis uccise circa 23.840.000 persone. Gli Stati di allora erano impotenti di fronte alla malattia di cui non potevano conoscere sia le cause, sia le cure, essendo la scienza medica non ancora in grado di rispondere.

La peste a Venezia (San Rocco risana gli appestati, Tintoretto)

Già intorno alla metà del 1300 Venezia intraprese una via innovativa per arginare i contagi, nominando un Consiglio di tre Provveditori incaricati di isolare  navi, persone e beni infetti, confinandoli in un’isola disabitata della laguna; inoltre, murarono le case dei contagiati e chiusero intere zone della città, inibite per mesi all’accesso da parte dei cittadini.

A fronte di tali restrizioni, il Maggior Consiglio, ben consapevole che l’economia veneziana si reggeva sul commercio, avviò una serie di forti manovre economiche per rilanciare l’economia, compreso un robusto pacchetto di sgravi fiscali.

Le pestilenze si ripresentavano con cadenza regolare e Venezia fu pronta a intervenire con misure sempre più restrittive, imponendo severe norme igieniche e sanitarie: i Provveditori vigilavano sulla pulizia delle case, vietavano la vendita di alimentari pericolosi, chiudevano Chiese, luoghi pubblici e si evitavano gli  assembramenti.

Divieto di assembramenti (Ricevimento ambasciatore di Francia, Canaletto)

I contagiati venivano ricoverati nel Lazzaretto Vecchio, mentre chi era stato a contatto con i malati era trattenuto per venti giorni in altre strutture appositamente allestite; le navi che entravano in laguna dovevano rispettare un periodo di quarantena alla fonda prima di poter accedere alla città.

Chiese chiuse (Il Battesimo, Pietro Longhi)

Come sempre Venezia, dimostrava di precorrere i tempi e la modernità: per la prima volta si assisteva a un tentativo di medicina preventiva attraverso misure sociali.

Per garantire il rispetto delle normative in materia sanitaria, la Serenissima era piuttosto drastica: pare che in una nave fosse stata issata una forca per far giustiziare i trasgressori e chi ospitava persone contagiate veniva condannato alla reclusione e al pagamento di una multa.

Limitare la libertà di circolazione (Riva degli Schiavoni, Canaletto)

Sono passati più di seicento anni, ma lo spirito della Serenissima non è molto cambiato: la Regione Veneto nella gestione l’emergenza Covid 19 ha reagito con tempestività e rapidità,  usufruendo di tutte le risorse a sua disposizione; in pochi giorni sono stati convertiti interi ospedali in Covid Hospital, unità complesse dedicate alla cura dei pazienti affetti da SARS-CoV-2 (la sindrome respiratoria acuta che identifica appunto la Coronavirus disease – 19), è stato predisposto l’allestimento di centinaia di nuove postazioni di terapia intensiva e sub intensiva, oltre a sottoporre sanitari e popolazione a migliaia di tamponi per verificare la presenza della malattia, individuando i “portatori sani”, i quali ospitano il corona virus senza alcuna sintomatologia rappresentando la principale sorgente di contagio.

Il tampone (Il Cavadenti, Pietro Longhi)

Anche il Governo ha emesso una serie di provvedimenti restrittivi, i quali spaziano dalla limitazione della  libertà di circolazione dei cittadini, alla chiusura di tutti i servizi e  attività imprenditoriali non ritenuti essenziali. I cittadini sono di fatto obbligati a rimanere a casa, potendo uscire soltanto per comprovate esigenze di lavoro o per necessità ed è  vietato qualsiasi tipo di assembramento, oltre a essere sollecitate ripetute pratiche igieniche come il lavaggio delle mani.

Restate a casa (Prospettive Canaletto)

I giuristi si sono subito interrogati sulla legittimità di tali provvedimenti, così fortemente limitanti le libertà costituzionalmente garantite: le norme di riferimento sono gli artt. 16 e 17 della Costituzione, rispettivamente riferiti alla libertà di circolazione e di riunione. L’art. 16 espressamente consente limitazioni in via generale della libera circolazione per “motivi di sanità e sicurezza”: non è dubitabile che l’attuale situazione di pandemia  giustifichi l’adozione di provvedimenti restrittivi per motivi di salute pubblica e sicurezza  al fine di limitare il contagio.

Mantenete la distanza di sicurezza (La Tempesta, Giorgione)

Sono ravvisabili anche i presupposti di necessità e urgenza in ragione dei quali il Governo ha emanato il Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n. 6 convertito in legge n. 13 del 5 marzo 2020: per capire il profilo giuridico, è necessario richiamare l’art. 77 della Costituzione, in tema di decretazione d’urgenza. La norma consente al Governo in casi straordinari – connotati appunti dallo stato di necessità e dall’urgenza – di emanare provvedimenti aventi forza di legge ordinaria, i quali rimangono in vigore soltanto se convertiti in legge dal Parlamento entro sessata giorni dalla loro pubblicazione. In mancanza, il decreto decade e rimane privo di effetti.

Il decreto del 23 febbraio 2020 n. 6 ha definito la cornice giuridica delle norme in tema di Emergenza Covid 19, atteso che  i successivi provvedimenti sono stati emanati nella forma del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) o dei singoli Ministri, mentre è in fase di conversione il D. L. del 25 marzo 2020 n. 19.

Ristoranti chiusi (Le Nozze di Cana, Veronese)

Secondo un’interessante riflessione del Prof. Azzariti Ordinario di Diritto Costituzionale dell’Università La Sapienza di Roma, i DPCM non possono essere considerati atti contrari alla Costituzione, poiché emanati in un’evidente e comprovata situazione di stato di necessità e finalizzati alla tutela del diritto alla salute dei cittadini (garantito dall’art. 32 Cost.), tuttavia, deve essere ben chiaro il limite temporale delle restrizioni delle libertà personali: scaduto tale limite i diritti inviolabili compressi tornano nella loro piena integrità.

E’ auspicio condiviso da tutti la rapida e definitiva soluzione di questa emergenza, la quale porterà inevitabilmente pesantissimi risvolti economici, che dovranno essere fronteggiati  con misure severe a sostegno di tutti, compresi i professionisti, troppo spesso esclusi in ragione di radicati preconcetti di “casta” connotata da floride situazioni patrimoniali: purtroppo, è noto come tali convinzioni siano da tempo molto distanti dalla realtà.

Uniti ce la faremo e, quando sarà finita, Venezia merita un omaggio, una visita magari con sosta alla meravigliosa Basilica dedicata alla Madonna della Salute voluta dal Doge Nicolò Contarini nel 1630, quale tributo per la liberazione della città dall’ennesima pestilenza: sarà un’occasione  per riscoprire la bellezza dell’indomita Serenissima pronta a risollevarsi e risplendere ancora una volta.

Santa Maria della Salute

Per approfondire:

Andrew Nikiforuk “Il Quarto Cavaliere” Ed. Oscar Storia Mondadori 2008

Prof. Gaetano Azzariti “I limiti costituzionali della situazione d’emergenza provocata dal Covid 19” 27 marzo 2020 in Questione Giustizia

La peste a Venezia da www.vogavenetamestre.it

Livio Paladin “Diritto Costituzionale” Cedam 1991

Tutte le immagini sono opere di artisti veneziani, l’immagine di copertina è Il Leone di San Marco di Vittore Carpaccio

 

IL MILLENARIO GIURAMENTO DI IPPOCRATE

“Descrivere il passato, comprendere il presente, prevedere il futuro”: anamnesi, diagnosi e prognosi, questa è l’essenza dell’arte medica, secondo Ippocrate, il primo vero precursore della medicina moderna.

Vissuto tra il 460 e il 370 a. C. nella città di Atene e nella regione della Tessaglia, secondo i contemporanei Platone e Aristotele, Ippocrate fu il medico più famoso della sua epoca: egli introdusse una visione moderna della medicina, basata sull’osservazione dei fenomeni patologici, associata alla loro interpretazione, con contestuale ricerca della causa della malattia. Con Ippocrate per la prima volta venne abbracciata una concezione unitaria dell’organismo, secondo cui  le cui patologie non erano conseguenza del volere degli Dei, bensì alterazioni dell’equilibrio generale del corpo umano.

Busto di Ippocrate

Busto di Ippocrate

Tra i numerosi studi di Ippocrate, si ricorda quello sul “Male Sacro”, oggi noto come epilessia: egli giunse alla conclusione che gli episodi comiziali fossero la manifestazione di un malattia dovuta a cause naturali che nulla aveva a che fare con gli abitanti dell’Olimpo.

Nel IV secolo a. C. la scienza medica, soprattutto quella ippocratica,  fu  ordinata per la prima volta in una raccolta scritta il “Corpus Hippocraticum”: custodito nella Biblioteca di Alessandria,  il Corpus comprendeva tutto il sapere medico dell’epoca; ebbe rilevanti conseguenze culturali nella diffusione della pratica medica di allora che da quel momento fu connotata da maggior rigore scientifico rispetto a quando era uso tramandare la medicina oralmente “di padre in figlio”.

Incisione Biblioteca di Alessandria

Incisione Biblioteca di Alessandria

La leggenda narra che Ippocrate pretendesse dai suoi allievi la pronuncia davanti al Dio della Medicina, di un solenne un giuramento con il quale si impegnavano a rispettare i maestri, a insegnare la medicina solo a chi avesse pronunciato lo stesso giuramento e senza ricompensa, a visitare i malati e a prescrivere le cure con l’unico scopo di guarirli; non avrebbero potuto prescrivere farmaci mortali o abortivi. Inoltre, per la prima volta fu introdotto il concetto di segreto professionale, atteso che il medico era tenuto alla riservatezza per tutte notizie apprese nell’esercizio dell’arte.

Giuramento di Ippocrate

Giuramento di Ippocrate

Ancora oggi i giovani medici prestano quel giuramento: non è più quello di Ippocrate, ma non se ne discosta molto per certi principi.

La figura del medico oggi, in questo tempo di emergenza, è – giustamente –destinataria della gratitudine di tutti noi per l’impegno profuso nella gestione dell’epocale pandemia.

Ma consentite una riflessione: una volta superata questa la difficilissima situazione, si auspica che tutti coloro i quali oggi si prodigano in calorosi applausi, tributi di stima e riconoscenza verso i medici, si ricordino, qualora si dovessero rivolgere  al legale di turno per aprire un contezioso in materia di responsabilità sanitaria, spesso adombrato da ipotesi meramente risarcitorie, di ciò che è stato fatto per l’intera comunità al fine di combattere e debellare la malattia.

Rimane, ovviamente, ferma la censura e il diritto al risarcimento del danno per l’inesatta esecuzione dell’atto medico, ma non si può tacere che le norme che regolano la responsabilità sanitaria sono quanto di più lontano possa esserci rispetto al Diritto Perfetto.

Infatti, per anni si è imposto al medico l’onere di dimostrare l’esatta esecuzione della prestazione, partendo da una presunzione di colpevolezza del suo operato, ogni qualvolta non fosse stato raggiunto il risultato terapeutico sperato. La difesa del medico è stata gravata di una difficoltà difensiva, talvolta insuperabile ed è stata spesso disconosciuta l’esistenza di  complicanze post intervento prevedibili ma non prevenibili. Si è agito più come rivendicazione di un vero e proprio diritto di guarigione, che per tutelare il diritto cura e, quindi, di essere destinatari di prestazioni sanitarie da eseguirsi con la massima diligenza prevista in ragione della professionalità del medico.

Questa situazione ha contribuito allo sviluppo di quelle pratiche sanitarie eccessive e ridondanti della medicina difensiva, che il sanitario pone in essere quando sottopone il paziente a ogni tipo di esame  – anche se non strettamente necessario – pur di autotutelarsi contro eventuali contestazioni.

Ne è conseguito un costo esorbitante e insostenibile per l’intero SSN, circa 12 miliardi di euro l’anno, il tutto a discapito della qualità e quantità delle risorse disponibili: la cultura della medicina basata sulle evidenze e della gestione del rischio clinico da sole basterebbero ad annullare questa dinamica e tutelare il sacrosanto rapporto tra medico e paziente, che già Ippocrate aveva consegnato all’eternità.

Per non parlare poi del costi assicurativi privati lievitati a cifre di decine di migliaia di euro per una polizza a garanzia della responsabilità professionale: la comune doglianza circa la scarsità del numero dei chirurghi dipende tra l’altro dal fatto che la categoria è esposta a ogni tipo di azione legale, sia in sede civile che penale, per cui molti scelgono una strada professionale diversa, forse meno eroica ma più tranquilla.

Studi anatomici e Uomo Vitruviano di Leonardo

Studi anatomici e Uomo Vitruviano di Leonardo

La Legge Gelli Bianco entrata in vigore il 1° aprile 2017 ha leggermente migliorato una situazione ormai insostenibile, introducendo un cambiamento culturale che ancora fatica a prendere piede, atteso che come sostenuto dall’On. Federico Gelli, promotore della citata normativa, è necessario: “Aumentare le tutele per chi esercita la professione sanitaria prevedendo, al contempo, nuovi meccanismi a garanzia per i cittadini e arrivare ad un nuovo equilibrio nel rapporto medico-paziente. In questa maniera i professionisti possono svolgere il loro lavoro con maggiore serenità e ai cittadini viene garantita la sicurezza delle cure, maggiore trasparenza e la possibilità di essere risarciti in tempi brevi e certi per gli eventuali danni subiti».

Rispettiamo il lavoro dei medici, rendiamoci conto che svolgono una professione tra le più  difficili e complesse e che – come oggi – non esitano a mettere a rischio la loro stessa salute per prestarci le cure migliori.

Caduceo

Caduceo

 

Per approfondire:

Legge n. 24 dell’8 marzo 2017 n. 24, detta Legge Gelli Bianco