La ricerca della perfezione: arte, matematica e diritto

“Le forme create da un matematico, come quelle create dal pittore o dal poeta, devono essere belle”, Godfrey H. Hardy in “Apologia di un matematico”

Arte e matematica sembrano distanti: la prima espressione della Bellezza e della creatività umana, mentre la seconda appare confinata nel solo ambito puramente scientifico, connotata da un linguaggio numerico freddo e astratto.

Non è così: queste due sfere della cultura sono profondamente connesse e dal loro intreccio sono proliferati grandi capolavori.

Piero della Francesca fu tra primi a comprendere l’importanza della geometria per la corretta rappresentazione dello spazio sulla tela; la summa dei suoi studi venne raccolta nel trattato “De Pospectiva Pingendi” (1472-1475), dove l’artista illustrò le tecniche prospettiche delle figure piane, dei solidi in prospettiva, sino alla spiegazione delle figure più complesse.

Il Tempietto di Colledestro nel De Prospectiva Pingendi

Il Tempietto di Colledestro nel De Prospectiva Pingendi

L’elaborato di Piero della Francesca fu il frutto dell’intenso rapporto con Luca Pacioli, nato a Borgo San Sepolcro, nei pressi di Arezzo nel 1445:

Ritratto di Luca Pacioli J. de' Barbari, Museo Nazionale di Capodimonte (1495)

Ritratto di Luca Pacioli J. de’ Barbari, Museo Nazionale di Capodimonte (1495)

Pacioli fu uno studioso ecclettico che inizialmente si dedicò all’aritmetica commerciale – dobbiamo lui l’invenzione del sistema di contabilità a partita doppia – per poi rivolgere il proprio interesse all’attività di insegnamento e puro studio della matematica, dell’algebra, nonché della geometria, stringendo proficue collaborazioni anche con Leonardo Da Vinci e Leon Battista Alberti.

Nel 1509 Pacioli scrisse il trattato “De Divina Proportione”, divenuto un pilastro della storia dell’arte e dedicato allo studio della sezione aurea, la quale da sempre rappresenta il parametro della proporzione perfetta, canone assoluto di armonia e bellezza.

Formula della divina proporzione

Formula della divina proporzione

Il matematico commissionò a Leonardo le illustrazioni di una serie di solidi costruiti partendo dal rapporto aureo: il Maestro fiorentino realizzò una splendida sequenza acquerelli raffiguranti perfette figure geometriche, le quali durante i fasti del rinascimento furono d’ispirazione per le decorazioni di stanze e palazzi.

Poliedri di Leonardo per Luca Pacioli

Poliedri di Leonardo per Luca Pacioli

Anche in tempi successivi la proporzione aurea è rimasta il cardine dell’arte: il ‘900 aprì le porte alla sperimentazione di nuove forme espressive che si distanziarono dall’immagine figurativa in senso stretto per volgere a concetti molto più liberi, privi delle costrizioni connesse alla rappresentazione della realtà. La creatività divenne concettualismo artistico, puro pensiero, impatto visivo ed emozione.

Sezione aurea

Sezione aurea

Le forme geometriche trovarono ulteriore spazio nell’estetica frattale, di cui fu maestro indiscusso Maurits Cornelius Escher, il quale per realizzare gli effetti prospettici dei suoi lavori anticipò scoperte matematiche, tanto che nel 1961 la prestigiosa rivista Scientific American gli dedicò un articolo sul rapporto tra l’arte e la matematica.

Giorno e notte Maurits Cornelis Escher, 1938

Giorno e notte Maurits Cornelis Escher, 1938

Esempi di geometria frattale Escher

Esempi di geometria frattale Escher

Le forme geometriche di Escher si ripetono su grandezze diverse e sono sempre tese alla ricerca dell’infinito, rappresentato dal replicarsi – e nello stesso tempo trasformarsi – della forma nello spazio.

Reptiles, Maurits Cornelis Escher 1943

Reptiles, Maurits Cornelis Escher, 1943

I parametri matematici, compreso il rapporto aureo, trovano vasta applicazione ancora oggi, poiché conferiscono all’immagine grande forza comunicativa. Tommaso D’Acquino sosteneva che “I sensi si dilettano con le cose che hanno le corrette proporzioni”: questo può considerarsi il principio ispiratore dell’iconica mela morsicata, del simbolo dell’iCloud e di Twitter, tutti realizzati secondo i canoni aurei.

Logo Apple con proporzione aurea

Logo Apple con proporzione aurea

Logo iCloud

Logo iCloud

Logo Twitter

Come nell’arte e nelle diverse forme di comunicazione, anche nel diritto la matematica sta trovando sempre maggior spazio, introducendo forme sperimentali di interpretazione delle leggi grazie a specifici algoritmi.

 

La ricerca della “decisione perfetta” sta conducendo alle sperimentazioni di “Judge profiling”, consistente nell’utilizzo di algoritmi matematici in grado di prevedere la decisione del giudice.

Il principio ispiratore sotteso è rappresentato dalla certezza del diritto, intesa come chiarezza, conoscibilità e univocità delle norme, le quali dovrebbero essere coerentemente interpretate e applicate dall’autorità giudiziaria, cosicché i consociati siano in grado di prevedere con ragionevolezza le conseguenze di una certa condotta o situazione.

Giustizia predittiva

Giustizia predittiva

L’ambizione di rendere “calcolabile” l’esito di un giudizio grazie a un computer, pur essendo un fine pregevole sotto il profilo della certezza, dell’eguaglianza e conformità delle decisioni di casi analoghi, si scontra con aspetti nebulosi di natura etica e giuridica.

Invero, la “decisione” del caso rimessa esclusivamente all’Intelligenza Artificiale (AI) richiederà che l’algoritmo informatico proceda al confronto della fattispecie concreta con una serie di complessa e vasta di dati (norme applicabili, orientamenti giurisprudenziali di legittimità, di merito, decisioni per casi analoghi, circostanze particolari…):  per garantire la qualità e sicurezza della decisione, tali dati dovranno avere provenienza certificata sia per l’originalità sia per l’integrità; inoltre, anche la metodologia di analisi dovrà essere trasparente, equa e imparziale.

Diritto e Intelligenza Artificiali

Diritto e Intelligenza Artificiale

Sarà, altresì, imprescindibile la compatibilità della “Giustizia predittiva” con le norme sulla privacy e sui dati sensibili. Al riguardo l’Unione Europea ha emanato un’apposita Direttiva (2016/680), prevedendo il divieto di decisioni basate unicamente su un trattamento automatizzato in ambito penale, mentre negli altri settori giuridici l’art. 22 del GDPR (Regolamento protezione dei dati) riconosce all’interessato il diritto pretendere l’intervento umano nei casi di processi con decisione automatizzata.

La giustizia predittiva è in fase sperimentale nel Tribunale di Brescia e nella Corte d’Appello di Venezia, ma è interessante il progetto della Scuola Sant’Anna di Pisa, che mira a creare un algoritmo in grado di prevedere talune tipologie di sentenze grazie alla creazione di una banca dati la cui fruizione dovrebbe essere aperta anche ai cittadini, i quali in un prossimo futuro potrebbero avere contezza delle chance di esito positivo di certi giudizi attraverso un algoritmo.

Scuola superiore Sant'Anna Pisa

Scuola superiore Sant’Anna Pisa

Il diritto per sua natura si muove su un piano complesso e talora può oltrepassare la stretta interpretazione normativa, poiché assumono rilevanza circostanze specificamente attinenti alla persona o al caso concreto.

Quindi, se l’utilizzo dell’AI porterà maggiore certezza, rapidità e prevedibilità delle decisioni giudiziarie, se potrà garantire una migliore conoscibilità delle norme e se nel contempo servirà alle difese per una più efficace  gestione delle controversie, allora sarà un reale ed effettivo valore aggiunto per il sistema giudiziario, ma rimarrà sempre imprescindibile che la valutazione, motivazione e decisione finale siano rese dal Giudice nell’ambito di quello specifico apprezzamento di fatto e diritto che connota una giustizia certa, equa e trasparente.

Giustizia, Raffaello Stanza della Segnatura

Giustizia, Raffaello Stanza della Segnatura

 

 

 

Per approfondire:

“Interpretazione delle legge con modelli matematici” Volume I, Luigi Viola, Ed. Centro Studi Corso Avanzato

 “Intelligenza Artificiale tra ‘calcolabilità’ del diritto e tutela dei diritti”, Roberto Bichi in Dottrina e Attualità Giuridiche, Giurisprudenza Italiana 2019

 “Giurimetria, sempre più matematica nel mondo della giustizia”, Claudia Morelli, in Altalex.com, 10 giugno 2019

 “Algoritmi e processo: alle soglie di una nuova era”, Marco Martorana, Il Quotidiano Giudico, Wolter Kluwer, 18 marzo 2020

 “Intelligenza Artificiale, a Pisa l’algoritmo che ‘prevede’ le sentenze”, Valentina Maglione, Il Sole 24 Ore, 1° giugno 2021

 Immagine di copertina: Poliedri di Leonardo da Vinci per Luca Pacioli

Volli, fortissimamente volli

La coscienza e volontà di un evento dannoso rappresentano il cuore del delitto.

Nel diritto penale il dolo è l’elemento più suggestivo e intrigante del crimine, rappresenta la diretta espressione della volontà della persona di compiere il reato. Si compone di due  elementi: il primo detto “rappresentazione”, la quale deve essere intesa come la visione da parte del reo del fatto penalmente rilevante; in questa fase, il soggetto  consapevolmente costruisce nella sua mente il crimine: valuta i presupposti, gli strumenti, i mezzi, il luogo e le caratteristiche della vittima. Il secondo presupposto  è la “risoluzione”, ossia la volontà della condotta rivolta all’effettiva realizzazione dell’evento dannoso.

Il dipinto raffigura il ladro di nidi di bruegel

Il ladro di nidi di Pieter Bruegel

Prendiamo a esempio il furto: il dolo si comporrà di una prima fase, nella quale il ladro individuerà il bene da rubare, valuterà le varie circostanze del caso, le abitudini della vittima, gli eventuali sistemi d’allarme, l’orario dell’azione e, quindi, passerà all’aspetto volitivo, decidendo di agire secondo le modalità ideate.

L'immagine raffigura il dipinto il ladro di Botero

Il Ladro di Fernando Botero

Il dolo, inteso quale elemento soggettivo del reato, nei delitti è la regola, mentre quelli colposi sono sempre tipicamente previsti dalla legge. Secondo il disposto dell’art. 43 C.p. l’evento di danno, rappresentato dalla lesione del bene protetto dall’ordinamento – si pensi alla vita, all’integrità fisica, o alla proprietà, solo per citarne alcuni – deve essere previsto e voluto dal soggetto agente come conseguenza della propria azione od omissione.

Il dolo non è unico nel suo genere: esso si manifesta con caratteri e intensità diversi, i quali sono particolarmente rilevanti sia sotto il profilo della valutazione della  pericolosità del reo, sia per quanto attiene alla quantificazione della sanzione penale.

Il dolo è diretto o intenzionale quando l’evento è voluto dal reo per la realizzazione del proposito delittuoso: la morte di Cesare era il risultato pensato e voluto dai congiurati.

L'immagine raffigura la morte di Cesare di Camuccini

La morte di Cesare di Vincenzo Camuccini

Il dolo è eventuale quando il soggetto è consapevole della possibilità che l’evento lesivo si verifichi e ne accetta consapevolmente il rischio: è il caso del soggetto che sa di essere affetto da patologia contagiosa e intrattiene rapporti a rischio con altri, accettando la possibilità di un probabile contagio.

L'immagine raffigura gli Amanti di Magritte

Gli Amanti di Magritte

Con riferimento all’intensità il dolo può essere d’impeto: pensiamo all’ira folle. Il caso più eclatante risale alla notte dei tempi con il fratricidio consumato da Caino invidioso  del rapporto di devozione di Abele nei confronti di Dio.

L'immagine raffigura Caino e Abele di Tiziano

Caino e Abele di Tiziano

Ai fini di un giudizio sulla pericolosità del reo, ma al di fuori della tematica del dolo, si colloca la premeditazione, prevista come aggravante speciale di taluni delitti: è caratterizza da un progetto delittuoso dettagliatamente studiato, il quale permane nella mente del soggetto per un certo intervallo di tempo, che ne rafforza sensibilmente il proposito criminoso.

E’ il caso di Giuditta, la quale riccamente abbigliata decise di uccidere Oloferne per liberare il suo popolo dall’assedio: si recò, quindi, nel suo accampamento, facendo credere al re assiro di sottomettersi al suo volere, ma Oloferne, dopo le abbondanti libagioni, cadde in sonno profondo: lei sfoderò la spada e diede attuazione al suo piano delittuoso, che completò portando con sé la testa del despota riposta all’interno di una cesta.

L'immagine raffigura il dipinto Giuditta che decapita Oloferne di Artemisia Gentileschi

Giuditta che decapita Oloferne di Artemisia Gentileschi

Ancora diverso è il movente, inteso come il motivo per cui il reo ha commesso il crimine: generalmente è irrilevante ai fini dell’illiceità del fatto, la quale non muta in virtù delle ragioni che per esempio hanno spinto il soggetto a provocare lesioni gravissime o la morte della sua vittima.

L'immagine raffigura il Cristo Morto di Andrea Mantegna

Il Cristo Morto di Andrea Mantegna

Soltanto in taluni casi i motivi hanno importanza e assurgono a elemento costitutivo del reato; in tali crimini la norma prevede che il fine della condotta sia parte integrante della fattispecie, è il caso del dolo specifico. La truffa è il tipico reato a dolo specifico, in quanto il soggetto pone consapevolmente in essere una serie di raggiri e artifizi per indurre in errore la vittima al fine di procurare a sé, o ad altri, un ingiusto profitto: questo quid in più – rappresentato  dall’ingiusto profitto – rispetto alla normale consapevolezza e volontà dell’evento lesivo  attribuisce rilevanza alle ragioni e finalità della condotta delittuosa.

L'immagine raffigura i Giocatori di carte di Rombouts

I Giocatori di carte di Theodore Rombouts

 

Per approfondire:

Per approfondire: Luigi Delpino, Diritto Penale Parte Generale, ed. Giuriche Simone 2000

Guardami negli occhi

Uno sguardo ammaliatore che carpisce gli occhi e la mente può essere arma pericolosissima quando il fine sia l’inganno e non la conquista.
L'immagine rappresenta "La buona ventura" - Carvaggio esposta ai Musei Capitolini Roma

Caravaggio fu maestro nel rappresentare questo delicatissimo gioco seduttivo e quanto a esso sia sotteso. Nel celebre dipinto “La buona ventura” sceglie come modella una giovane graziosa gitana, con indosso l’abito tradizionale delle veggenti, caratterizzato da un panno rosso legato su una spalla e un turbante sulla testa che le dona un’intrigante aria esotica. Lei delicatamente prende la mano del giovane elegante con cappello piumato e spada al fianco. Il gesto è sottile, il tocco lieve, tutto avviene mentre lei lo guarda languidamente con  l’accenno di un sorriso e lui si lascia irretire senza opporre la minima resistenza.

L’inganno è in quello sguardo che sposta l’attenzione del ragazzo dalla predizione del futuro a ben altri pensieri. L’abilissima gitana con una carezza gli sfila l’anello d’oro dall’anulare senza che lui neppure se ne accorga.

L'immagine rappresenta il particolare delle mani de "La buona ventura" - Carvaggio esposta ai Musei Capitolini Roma

Particolare de “La buona ventura” – Caravaggio Musei Capitolini Roma

Dall’epoca di Caravaggio il furto non è mutato particolarmente: è uno dei delitti che  rientrano nel novero dei cosiddetti “crimini a costante storica“, poiché sottratti all’evoluzione del tempo che ne ha raffinato soltanto modalità di esecuzione (grazie al progresso,  quello  tecnologico in particolare), mentre la struttura del reato è rimasta immutata.

Se il fatto è commesso con destrezza, ossia con un particolare  ingegno, con astuzia e scaltrezza scatta un’aggravante speciale (in quanto specifica per questo reato) che aumenta la sanzione comminata dalla norma prevista per il furto semplice.

L’abilità straordinaria di questo tipo di ladro – nettamente superiore al ladro comune – lo rende socialmente molto pericoloso, in quanto è in grado di superare la normale vigilanza dell’uomo medio, rendendo particolarmente difficile  qualsiasi forma di protezione e difesa della vittima. Non ricorre, invece, l’aggravante in questione qualora il furto sia commesso in un momento di distrazione del derubato, poiché in questo caso non vi è alcuna speciale abilità o scaltrezza del ladro nell’atto del sottrarre il bene e l’azione è agevolata soltanto dal calo di attenzione della parte offesa.

Si pensa che “La buona ventura” racconti anche qualcos’altro: a ben guardare la zingara non sfila un  anello qualsiasi, ma la fede nuziale del giovane (il fatto che sia alla mano destra può dipendere dalla riproduzione di una scena riflessa). Questo particolare apre un’altra interpretazione – più sottile ed evocativa – del messaggio apparente: il furto sarebbe in realtà la punizione inflitta al giovane per essersi lasciato tentare dalle lusinghe della ragazza nonostante il vincolo matrimoniale. In altre parole, sarebbe il prezzo da pagare per l’infedeltà sottesa, per non aver saputo resistere alla seduzione di due occhi tentatori.

Questo dipinto, insieme a “I bari”, altro grande capolavoro del Merisi, rappresenta il punto di svolta della carriera di Caravaggio a Roma: per la prima volta un artista raffigura scene tratte dal mondo che lo circonda, racconta di vizi, delitti e gioco d’azzardo e molti dei suoi personaggi furono reali, verosimilmente incontrati dall’artista nei vicoli del rione Campo Marzio.

L'immagine rappresenta il dipinto "I bari" di Caravaggio

“I bari” Caravaggio

Fu lo storico Giovan Pietro Bellori nel suo trattato “Le vite de’ pittori, scultori e architetti moderni” a confermare questa circostanza, scrivendo “Chiamò una Zingana, che passava a caso per istrada, e condottala all’albergo, la ritrasse in atto di predire l’avventure come sogliono queste donne di razza Egittiana: Facevi un giovine il quale posa la mano con il guanto su spada, e porge l’altra scoperta a costei…”.

L'immagine è la fotografia del libro di G. P. Bellori "Le vite de' pittori, scultori e architetti moderni"

G. P. Bellori “Le vite de’ pittori, scultori e architetti moderni” – Michelangelo Merisi

Entrambi i dipinti furono acquistati dal Cardinale Francesco Maria del Monte il quale, intuito il genio dell’artista, gli offrì un alloggio, uno studio e protezione, aprendogli la via per entrare nella storia sino a quando Caravaggio, dalla condotta sempre intemperante,  fu costretto a una fuga repentina con la pensatissima accusa di omicidio pendente sulla testa… ma questa sarà un’altra storia.

 

Per approfondire:
  • G. Findaca E. Musco “Diritto Penale – Parte Speciale I delitti contro il patrimonio” Vol. II, Zanichelli ed. 2005;
  • C. D’Orazio “Caravaggio Segreto” ed. Pickwick 2017;
  • Cassazione Penale SS. UU., sentenza n. 34090 del 12/7/2017,