Il pensiero di Leonardo racchiude l’essenza degli studi ch’egli condusse nel cercare di spiegare la relazione tra la madre e il figlio. Secondo l’artista, sino alla nascita vi sono due esseri in un unico corpo, con un’unica anima, quella della madre mentre l’anima del bambino rimane dormiente sino al momento in cui il piccolo vedrà la luce.
Il genio fiorentino, pur essendo stato credente per tutta la vita, non accettava il dogma della Chiesa per il quale l’anima è immortale, trattandosi di puro spirito donato da Dio: inconcepibile per lo scienziato, il quale riteneva che tutto dovesse avere una dimostrazione scientifica.
Per Leonardo l’anima era un soffio vitale collocato forse alla sommità della colonna vertebrale, o in punto non definito del cranio: l’artista intuì come il cervello giochi un ruolo fondamentale nello sviluppo delle idee e delle emozioni degli esseri umani.
Leonardo non aveva dubbi: la madre donava al figlio il soffio vitale.
L’immagine è suggestiva e fortemente evocativa della nascita e, quindi, del momento in cui una persona viene al mondo, diventando soggetto di diritto.
Oggi si afferma che non esiste diritto senza persona e persona senza diritti: ognuno di noi ha una propria personalità giuridica acquisita con la nascita, purché il soggetto sia nato vivo, il che non è un presupposto di scarso rilievo. E’ sufficiente anche un solo istante di vita – inteso come qualsiasi manifestazione di vita propria non necessariamente il pianto – perché il neonato divenga titolare di diritti sia di natura personale, sia di carattere patrimoniale, questi ultimi trasmissibili agli eredi in caso di morte sopravvenuta.
Il nuovo nato acquista immediatamente i diritti della personalità, essenziali, fondamentali, innati e originari alla figura dell’uomo: trattasi del diritto alla vita, al nome, all’onore, alla libertà, solo per citarne alcuni tra quelli espressamente richiamati nella Carta Costituzionale.
Nel diritto moderno è sorta l’esigenza di predisporre tutele anche a favore del nascituro: si pensi alle norme sulla fecondazione assistita, al diritto al risarcimento del danno per perdita del genitore in conseguenza di un fatto illecito avvenuto prima della nascita.
Vi sono casi in cui la giurisprudenza si è spinta oltre, chiedendosi se nell’ipotesi in cui il medico omettesse di informare la madre della grave malattia genetica del feto, impedendole così di far ricorso all’interruzione volontaria della gravidanza, oltre al risarcimento alla donna per lesione del diritto di autodeterminazione, debba essere risarcito anche il neonato affetto da una rara malattia. In altre parole: in questi casi esiste un diritto del concepito a nascere sano? La risposta è stata negativa: il bambino nato e affetto da una malattia non avrà diritto a un’autonoma voce di risarcimento in ragione della patologia riscontrata, poiché essa è dipesa da fattori del tutto estranei all’azione o all’omissione umana.
In caso contrario, il rischio è quello di tendere verso posizioni vicine all’eugenetica, preferendo la nascita di soggetti socialmente desiderabili invece di quelli ritenuti non perfetti.
Leonardo certamente non avrà avuto le moderne conoscenze mediche e scientifiche, ma il suo pensiero e la sua mano straordinaria hanno colto l’essenza della maternità, così meravigliosamente rappresentata nella Madonna dei Fusi, la quale con il suo gesto protettivo e lo sguardo rivolto al Bambino è la sublimazione della tenerezza di un amore senza tempo e senza confini.